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RSPP: cosa cambia per attestati e formazione dopo il D.L. 159/2025

Quando arriva una novità normativa sulla sicurezza sul lavoro c’è sempre un po’ di smarrimento e timore. La difficoltà di decifrare le nuove leggi, unita al timore di cosa cambierà effettivamente, provoca spesso un immobilismo tale per il quale si finisce di non mettersi in regola. Ma quando si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro, è bene non rimandare. Anche perché l’introduzione del D.L. 159/2025 ha una data ben precisa. Che è quella del 24 maggio 2026 quanto terminerà il periodo transitorio. Chi entro quella data non si sarà adeguato si troverà fuori norma con conseguenze concrete su ispezioni, sanzioni e operatività. Vale la pena, quindi, capire subito cosa cambia e cosa fare.

Il D.L. 159/2025 e la formazione sulla sicurezza sul lavoro

Il Decreto-Legge 159/2025 interviene in modo strutturale sul D.Lgs. 81/08, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Non si tratta di aggiustamenti marginali. Il decreto ridefinisce obblighi, strumenti e responsabilità per un sistema che deve fare i conti con ambienti produttivi sempre più complessi, filiere di appalto articolate e un sistema di vigilanza che aveva bisogno di strumenti più precisi.

A completare il quadro, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 abroga e sostituisce integralmente i precedenti accordi in materia di formazione (inclusi quelli del 2011 e del 2016), ridisegnando durate, modalità e criteri di validità dei percorsi formativi per tutte le figure della sicurezza.

Cosa cambia davvero per RSPP, attestati e datori di lavoro

Possiamo sintetizzare le principali novità della nuova legge in 7 punti chiave. Vediamoli uno per uno.

#1 Nuovo Corso datore di lavoro/RSPP

La novità più rilevante per le aziende riguarda direttamente il datore di lavoro. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 viene introdotto un corso obbligatorio di 16 ore per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal fatto che svolgano o meno la funzione di RSPP.

Per i nuovi datori di lavoro che intendono svolgere il ruolo di RSPP, questo corso da 16 ore è un prerequisito: va completato prima di poter assumere la funzione. Il percorso formativo per l'RSPP datore di lavoro si differenzia poi in base al codice ATECO e al livello di rischio dell'azienda:

  •       Rischio basso: 16 ore
  •       Rischio medio: 32 ore
  •       Rischio alto: 48 ore

Per chi è già RSPP datore di lavoro con corso di formazione valido, la norma prevede un periodo di adeguamento: si hanno due anni di tempo per conseguire il nuovo corso datore di lavoro da 16 ore. Un margine che sembra ampio, ma che nella pratica richiede di pianificare per tempo per evitare ritardi e sovrapposizioni con le altre scadenze formative.

#2 Aggiornamento quinquennale e la regola dei 10 anni

Resta confermato l'obbligo di aggiornamento quinquennale, con un focus specifico sulle figure di riferimento per le aziende nostre clienti. L'aggiornamento ogni cinque anni si applica a entrambi i percorsi: sia il corso datore di lavoro sia il corso RSPP datore di lavoro vanno rinnovati con cadenza quinquennale. È un doppio obbligo su cui vale la pena costruire un calendario formativo unico, per non perdere di vista nessuna scadenza.

La novità più importante riguarda chi non rispetta le scadenze. Se l'aggiornamento non viene completato in tempo, la funzione viene sospesa. Se l'inattività formativa supera i dieci anni, il credito formativo decade interamente: il datore di lavoro RSPP deve ripetere da zero l'intero percorso. È la cosiddetta regola dei 10 anni, che impone una gestione attiva e continuativa delle scadenze formative.

#3 Modalità didattiche

Aula e videoconferenza sincrona restano sempre ammesse per il corso RSPP datore di lavoro e per il corso datore di lavoro. L'e-learning non è ammesso per questi percorsi. Chi ha completato la formazione RSPP con modalità a distanza asincrone negli anni scorsi dovrà verificare la conformità dei propri attestati con i nuovi requisiti: in sede di ispezione, un attestato ottenuto con modalità non più riconosciute potrebbe non essere considerato valido.

Cambiano anche le verifiche di apprendimento: il nuovo Accordo le rende obbligatorie per tutti i corsi, compresi quelli che in precedenza ne erano esclusi. Le prove finali devono essere effettuate al di fuori della durata minima prevista per il corso, non al suo interno. Un dettaglio tecnico che impatta sull'organizzazione degli enti di formazione e, di conseguenza, sulla pianificazione delle aziende.

#4 Efficacia della Formazione

Tra le novità più significative dell'Accordo Stato-Regioni 2025 ce n'è una che cambia in modo strutturale il rapporto tra il datore di lavoro e la formazione: non basta più erogare un corso. Il nuovo Accordo introduce l'obbligo esplicito per il datore di lavoro di verificare l'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Questo significa che la formazione non si esaurisce il giorno in cui il lavoratore riceve l'attestato. Il datore di lavoro, anche con il supporto dell'RSPP, è chiamato a verificare nel tempo che i contenuti del corso abbiano prodotto un effettivo cambiamento nei comportamenti e nelle competenze dei lavoratori. L'Accordo indica strumenti concreti: questionari di autovalutazione da somministrare a distanza di tempo dal corso, analisi dell'andamento infortunistico aziendale e monitoraggio dei near miss.

L'Accordo non fissa una frequenza predeterminata per queste verifiche: la periodicità va valutata dal datore di lavoro in base alla propria realtà aziendale. È però necessario archiviare le valutazioni effettuate, perché in caso di ispezione la documentazione della verifica di efficacia deve essere disponibile e dimostrabile.

5. Il rilascio obbligatorio dell'attestato al lavoratore

Il nuovo Accordo introduce una novità importante sul fronte della documentazione: sia il datore di lavoro sia l'ente di formazione sono ora obbligati a rilasciare l'attestato di formazione al dipendente. Non si tratta di un obbligo solo in capo a chi eroga il corso, ma di una responsabilità condivisa che coinvolge direttamente anche il datore di lavoro.

Ogni lavoratore deve poter disporre del proprio attestato e l'azienda deve essere in grado di dimostrarne il possesso in qualsiasi momento. Gli attestati devono riportare le informazioni minime previste dall'Accordo 2025 per essere considerati validi durante audit e ispezioni. Attestati non conformi o non consegnati al lavoratore rappresentano una lacuna documentale che può emergere in occasione di controlli, esponendo l'azienda a contestazioni.

6. Nuovi obblighi per i preposti e la formazione preventiva

Il D.L. 159/2025 interviene in modo significativo sulla figura del preposto. La formazione base sale da 8 a 12 ore. L'aggiornamento diventa biennale, con 6 ore ogni anno al posto del precedente schema quinquennale. Un cambio sostanziale che impone di inserire questa voce nella pianificazione ordinaria dell'azienda, non più come appuntamento occasionale.

Il nuovo Accordo supera poi qualsiasi ambiguità precedente sul momento in cui la formazione deve essere completata. La norma specifica chiaramente che il lavoratore deve essere già formato, informato e addestrato prima di iniziare a svolgere le proprie attività. Non è più possibile avviare il lavoratore alle mansioni e completare la formazione successivamente. Per le aziende questo significa avere piani formativi attivi e pronti prima di qualsiasi nuova assunzione.

7. Un obbligo anche per le micro-imprese

Tra le novità del D.L. 159/2025 c'è l'estensione dell'obbligo di aggiornamento periodico per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti. Prima, per queste realtà, la norma non fissava una cadenza precisa. Ora il quadro prevede l'aggiornamento annuale con un minimo di 4 ore per le aziende fino a 50 lavoratori, 8 ore annue per quelle sopra i 50. Per le micro-imprese sotto i 15 dipendenti, la durata è delegata alla contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della dimensione e del livello di rischio.

Rispettare queste scadenze non è solo questione di conformità normativa. È un'opportunità per costruire un sistema di sicurezza più solido, trasparente e affidabile.

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