Abbiamo da poco parlato di sorveglianza sanitaria e visite mediche e della relativa importanza per ridurre i rischi per la salute dei lavoratori. Da questo punto di vista occupano un ruolo fondamentale anche i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ovvero tutte quelle attrezzature destinate a essere indossate dal lavoratore per proteggerlo dai rischi che non possono essere eliminati con misure tecniche o collettive. Proprio per la loro natura e funzione i Dispositivi di Protezione Individuale non sono semplici dotazioni da mettere in un armadio (come purtroppo troppo spesso accade) per essere in regola con la legge, ma sono strumenti con caratteristiche tecniche precise, soggetti a una specifica normativa (il D.Lgs. 81/08 e il Regolamento UE 2016/425) e la loro scorretta gestione espone il datore di lavoro a diverse sanzioni.
La differenza tra DPI e protezione collettiva
L'art. 74 del D.Lgs. 81/08 definisce i DPI come qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore per proteggerlo contro uno o più rischi che possono minacciarne la sicurezza o la salute. Rientrano in questa definizione anche i complementi e gli accessori funzionali alla protezione. Non sono DPI, invece, gli indumenti da lavoro ordinari, le attrezzature per i servizi di soccorso, i mezzi di autodifesa o gli apparecchi per la rilevazione di rischi.
Per comprenderne l’utilità e i relativi obblighi normativi è doveroso contestualizzare la differenza tra i DPI e i DPC, ovvero i Dispositivi di Protezione Collettiva (parapetti, reti di sicurezza, cappe di aspirazione, barriere, eccetera). I DPC agiscono direttamente sulla fonte del rischio e proteggono contemporaneamente una pluralità di lavoratori. I DPI, invece, proteggono il singolo operatore che li indossa e lo proteggono, come detto, da tutti quei rischi che non è possibile altrimenti rimuovere.
I DPI rappresentano nella gerarchia della sicurezza l'ultima misura da adottare quando tutte le altre misure (tecniche, organizzative, collettive) sono state già messe in campo. Non sono quindi un’alternativa o una scelta, ma un obbligo.
Quando scatta l'obbligo
A questo proposito, l'art. 75 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti tramite misure tecniche di prevenzione, protezioni collettive o riorganizzazione del lavoro. L'obbligo, quindi, non è automatico per tutti i lavoratori, ma scatta a seguito della valutazione dei rischi ed è il DVR a stabilire dove e per quali mansioni i DPI sono necessari.
Le 3 categorie di DPI
Il Regolamento UE 2016/425, recepito in Italia con il D.Lgs. 17/2019, classifica i DPI in tre categorie in base alla gravità del rischio da cui proteggono.
Categoria I – Rischi minimi
Questa categoria comprende i dispositivi a progettazione semplice destinati a proteggere da danni fisici lievi e reversibili. Tra questi troviamo guanti da giardinaggio, occhiali da sole per luce ordinaria, mantelle antipioggia. La conformità è autocertificata dal fabbricante (Modulo A) senza intervento di organismi esterni. Per questa categoria non è previsto l’addestramento specifico obbligatorio.
Categoria II – Rischi intermedi
È la categoria più comune nei luoghi di lavoro. Comprende tutti i dispositivi che non rientrano nelle altre due (elmetti protettivi, scarpe antinfortunistiche, guanti contro rischi meccanici, occhiali di protezione per lavori ordinari) e richiede l'intervento di un Organismo Notificato per l'esame UE del tipo (Modulo B) e il controllo di conformità.
Categoria III – Rischi gravi o letali
I DPI di questa categoria proteggono da rischi che possono causare morte o danni irreversibili alla salute. Rientrano in questa categoria le imbracature anticaduta, gli autorespiratori, i dispositivi contro scosse elettriche, le tute per chi maneggia sostanze chimiche altamente pericolose. Oltre all'esame del tipo, è obbligatoria la supervisione continua della produzione da parte di un Organismo Notificato. Per i DPI di terza categoria (e per i dispositivi di protezione dell'udito) l'addestramento pratico specifico è obbligatorio per legge. Inoltre non basta formare il lavoratore con l’erogazione di lezioni teoriche, ma deve essere verificato che sappia usare il dispositivo correttamente nella pratica.
L'Allegato VIII del D.Lgs. 81/08 classifica i DPI anche per parte del corpo protetta. A titolo esemplificativo ecco un elenco dei principali dispositivi in base alla protezione che assicurano:
· Testa: elmetti e caschi contro urti e caduta di oggetti dall'alto
· Udito: cuffie, inserti auricolari e cuffie elettroniche contro il rumore nocivo
· Occhi e viso: occhiali protettivi, visiere e schermi contro proiezioni, schegge, agenti chimici e radiazioni
· Vie respiratorie: maschere filtranti FFP1/FFP2/FFP3, semimaschere con filtri per gas e vapori, autorespiratori
· Mani e braccia: guanti contro tagli, calore, elettricità, sostanze chimiche o rischio biologico
· Piedi e gambe: scarpe antinfortunistiche contro urti, compressioni e scivolamenti
· Corpo: abbigliamento protettivo, tute chimiche e biologiche, gilet ad alta visibilità
· Anticaduta: sistemi composti da imbracatura, cordini, assorbitori di energia, connettori e punti di ancoraggio
Gli obblighi del datore di lavoro
Gli artt. 77-79 del D.Lgs. 81/08 definiscono cosa deve fare il datore di lavoro in materia di DPI.
Scelta e fornitura
La scelta dei DPI deve partire dalla valutazione dei rischi contenuta nel DVR. Il datore di lavoro individua i rischi non eliminabili, determina le caratteristiche tecniche necessarie per contrastarli, confronta i dispositivi disponibili e sceglie quelli adeguati. La scelta va aggiornata ogni volta che cambiano le condizioni di rischio.
I DPI devono essere forniti gratuitamente ai lavoratori, devono essere conformi ai requisiti CE, adeguati ergonomicamente e compatibili con le condizioni specifiche del luogo di lavoro. Ogni DPI è destinato a uso personale e non può essere condiviso tra lavoratori, salvo specifica previsione con adeguate disposizioni igieniche.
Formazione, informazione e addestramento
Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge e di assicurare una formazione adeguata all'uso corretto di ciascun dispositivo. Per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito è obbligatorio anche l'addestramento pratico. Il datore di lavoro deve anche stabilire le procedure da seguire al termine dell'utilizzo per la riconsegna e il deposito dei DPI, e garantire che i lavoratori segnalino tempestivamente eventuali difetti o deterioramenti.
Da questo punto di vista ricordiamo anche che il datore di lavoro ha a sua tutela il verbale di consegna, il documento con cui il datore di lavoro prova di aver effettivamente messo a disposizione del lavoratore i DPI previsti. Oltre al verbale, il datore di lavoro deve conservare le dichiarazioni di conformità UE fornite dal fabbricante, le schede tecniche e le istruzioni d'uso in lingua italiana, i registri di manutenzione e controllo dei dispositivi e la documentazione relativa alla formazione e all'addestramento effettuati. Tutto questo materiale deve essere rintracciabile e disponibile in caso di ispezione.
Manutenzione e sostituzione
I DPI non sono dotazioni permanenti ma con il passare del tempo si deteriorano, scadono e si possono rompere o danneggiare. Il datore di lavoro è responsabile di mantenerli in efficienza e garantirne l'igiene tramite la relativa manutenzione, le riparazioni e sostituzioni programmate, seguendo le indicazioni del fabbricante riportate nelle istruzioni.
Le sanzioni per chi non è in regola
Il datore di lavoro che non fornisce i DPI previsti, non ne assicura l'efficienza e l'igiene o non li destina a uso personale rischia l'arresto da 3 a 6 mesi oppure un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Chi invece non assicura formazione, informazione o addestramento adeguato rischia l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da 1.000 a 4.800 euro. La mancata fornitura di istruzioni comprensibili o l'assenza di procedure di riconsegna comporta una sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro. È importante precisare che le sanzioni si sommano per ogni lavoratore interessato dalla violazione.
Anche i lavoratori hanno obblighi in materia di DPI. Devono utilizzarli correttamente, averne cura e segnalare eventuali difetti o deterioramenti. Il rifiuto ingiustificato di indossarli o la loro manomissione è sanzionabile penalmente con arresto fino a un mese o con un’ammenda. Il datore di lavoro che lasci operare un lavoratore in mansioni a rischio senza i DPI prescritti rischia comunque le sanzioni previste per difetto di vigilanza, anche quando il lavoratore si è rifiutato di indossarli. La soluzione, in questi casi, è non adibire il lavoratore alla mansione finché non si conforma all'obbligo.
Anche tenendo conto delle possibili sanzioni (non solo di natura economica) è fondamentale che i datori di lavoro sappiano gestire correttamente gli obblighi legati ai dispositivi di sicurezza individuale. Per le aziende che non fossero a conoscenza dei loro obblighi o volessero migliorare la gestione della sicurezza possono fare riferimento al nostro servizio dedicato, con una consulenza personalizzata con la quale individuare le peculiarità dell’azienda, gli obblighi previsti dalla legge e le soluzioni migliori per la gestione dei DPI.